Indicatori Crisi di Impresa e Cambiamenti Organizzativi

8 Aprile 2020 Liquidità , Strategia

L’entrata in vigore delle procedure di allerta sulla crisi di impresa previste dal D.L. 14/2019 è stata posticipata al 15 Febbraio 2021, rinviandola di 6 mesi rispetto alla data di decorrenza inizialmente prevista, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Anche se l’attenzione delle aziende in questo momento è dedicato al superamento della crisi attuale, in attesa del decreto sugli aiuti alle imprese, è comunque importante arrivare preparati all’entrata in vigore del D.L. 14/2019. Per questo motivo di seguito vengono riportati i principali impatti per le aziende.

  1.  Imprese analizzate in ottica prospettica invece che in ottica storica

La finalità della norma è quello di anticipare quanto più possibile le attività che possono scongiurare il verificarsi di una situazione di crisi e mettere al riparo da responsabilità sia il consiglio di amministrazione che gli organi di controllo che hanno rispettato quanto previsto dalla norma stessa.

La finalità della norma è quello di anticipare quanto più possibile le attività che possono scongiurare il verificarsi di una situazione di crisi e mettere al riparo da responsabilità sia il consiglio di amministrazione che gli organi di controllo che hanno rispettato quanto previsto dalla norma stessa.

  1. Assetto organizzativo adeguato

Le imprese dovranno dotarsi di strumenti di monitoraggio che siano in grado di prevedere l’andamento dei flussi economici e finanziari. Business plan, budget annuali, flussi di cassa e strumenti di reporting diventano fondamentali in ottica previsionale.

In più la frequenza di monitoraggio richiesta (ogni 3 mesi) sottintende un’organizzazione aziendale (quale ad esempio risorse dedicate, predisposizione di adeguata documentazione e utilizzo di strumenti specifici) per la quale molte imprese non risultano pronte.

Si renderanno quindi necessarie modifiche organizzative che permettano di avere un:

  • Assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato
  • Assetto in grado di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale

  1. Indicatori crisi 

Gli indicatori elaborati dal Cndcec che fanno presumere uno stato di crisi sono suddivisi in due tipologie di controllo:

Fase 1 – Controllo di primo livello

  • Patrimonio netto Negativo
  • DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi inferiore a 1 (flusso di cassa libero nei successivi 6 mesi / Debiti finanziari da pagare nel periodo)

Fase 2 – Controllo di secondo livello in caso non sia possibile il controllo di primo livello (in modo particolare del DSCR). Richiede il superamento congiunto dei seguenti indici le cui soglie di riferimento variano a seconda del settore

  • Indice sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)
  • Indice adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti)
  • Indice ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo)
  • Indice di liquidità (attività a breve/passivo a breve)
  • Indice indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/attivo)

  1. A chi non si applicano gli indici

Alle StartUp Innovative (D.L. 179/2019) e alle PMI Innovative (D.L. 3/2015) non si applicano gli indicatori per la crisi così come identificati al punto precedente.

La motivazione è da ricondurre al tasso di insuccesso elevato legato alla tipologia di rischio caratteristica di queste imprese.

Come indice di crisi viene applicato il solo DSCR, dato che l’eventuale crisi aziendale è legato al reperimento di risorse finanziarie per la continuazione delle attività di studio e sviluppo.

L’assenza dei ricavi e risultati economici negativi non sono considerati elementi validi per definire lo stato di crisi.